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Autore Discussione: [LO SAI CHE ] Cosa dice la legge riguardo il “fuoristrada” in Italia?  (Letto 5602 volte)
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« inserita:: 01 Ottobre 2012, 14:40:49 »

NORMATIVA VIGENTE - circolazione “fuoristrada”

Norme generali
Non esiste a livello statale una disciplina specifica sulla circolazione “fuoristrada”.

Riguardo alla circolazione motorizzata su strade “a fondo naturale” è però possibile fare riferimento al vigente Codice della Strada (D.L. 285/92 e successive modificazioni).

L’art. 2.1 di tale normativa definisce la “strada” come “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.

Conseguentemente un’area è definibile come strada quando si riscontra di fatto l’indicata caratteristica (e ciò indipendentemente dall’eventuale inserimento dell’area in una elencazione ufficiale delle strade, ed indipendentemente dall’esistenza di eventuali interventi dell’uomo per approntarle alla circolazione, cfr. in punto ad es. Cons. Stato n. 196/74).

La strada così individuata può essere sia privata che pubblica (ricorrendo quest’ultimo caso al presentarsi di ulteriori varie circostanze, tra cui la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale, cfr. in punto Cons. Stato n. 1155/01)

L’art. 3.1.48 offre poi la seguente definizione: “SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.”

A fini della legge statale (che in materia prevale sulla legislazione regionale) i sentieri e le mulattiere sono perciò indiscutibilmente delle strade, sia pure a fondo naturale.

Sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione motorizzata è quindi regolamentabile ai sensi del successivo art. 6.4 che recita:

“L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di polizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.“

In altre parole ciò significa che sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione non può essere vietata o limitata in via generale da leggi regionali, ma solo con provvedimenti specifici, motivati ai sensi della sopra indicata norma, adeguatamente pubblicizzati, ed emessi “dall’ente proprietario della strada”.

In altre parole, i sentieri e le mulattiere ben possono essere pedonalizzati, ma unicamente con provvedimenti adottati nelle stesse forme con cui si pedonalizzano le altre strade.

Inoltre occorre sottolineare che le ordinanze di pedonalizzazione possono essere emesse solo per i motivi indicati nel citato art. 6, e non anche per motivi diversi. Per fare un esempio, quindi, potrebbe essere opinabile l’ordinanza di un Comune che vietasse il transito su una strada sterrata a tutti mezzi “escluso quelli agricoli” ove l’ordinanza non spieghi perché i motocicli creino più usura della strada e più intralcio alla circolazione di un mezzo agricolo.

Nulla, invece, è previsto nella legge statale con riferimento alla circolazione “fuoristrada” nel senso stretto del termine.
Al riguardo assumono quindi rilievo le norme di legge regionale:


Abruzzo
Basilicata
Calabria: Non esiste normativa regionale sull’argomento.
Campania: Non esiste normativa regionale sull’argomento.
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise: Non esiste normativa regionale sull’argomento.
Piemonte
Puglia: Non esiste normativa regionale sull’argomento.
Sardegna: Non esiste normativa regionale sull’argomento.
Sicilia: Non esiste normativa regionale sull’argomento.
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
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