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Autore Discussione: [2018] Viene introdotto l’obbligo del Certificato Medico Non Agonistico.  (Letto 4646 volte)
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REDAZIONE ENDURO
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« inserita:: 03 Gennaio 2018, 12:13:02 »

Conseguenza del decreto Balduzzi per tutte le attività sportive, protocollo "Salvavita", l'applicazione arriva anche agli sport Motoristici.

Il nostro consiglio è di farselo fare dal medico di fiducia, in alternativa anche i poliambulatori sono un ottima risorsa salvatempo e portafoglio.

FONTE: FEDERMOTO.IT

Commissione Sviluppo Attività Sportiva FMI. Le novità del regolamento 2018

La Federazione Motociclistica Italiana ha introdotto numerose novità nel regolamento 2018 della Commissione Sviluppo Attività Sportiva (CSAS). Tale Commissione, il cui annesso è stato pubblicato sul sito www.federmoto.it, ha il compito di diffondere la cultura del motociclismo attraverso il Progetto Hobby Sport (dedicato ai giovanissimi) e le escursioni denominate Motocavalcate o Mountaintrial.

Gli Hobby Sport sono dei corsi di avviamento a diverse discipline motoristiche ed hanno la finalità di avvicinare i neofiti o quasi alle specialità motociclistiche. Le Motocavalcate/Mountaintrial consistono invece in escursioni di carattere Turistico/Sportivo, con diversi gradi di difficoltà a seconda delle tipologie dei partecipanti, da svolgersi in percorsi anche a fondo naturale.

Di seguito, le novità del regolamento 2018:

Hobby Sport

I corsi Hobby Sport 2018 sono aperti ai soli Tesserati FMI; solamente i minori di 15 anni, non tesserati alla Federazione, possono partecipare ai corsi sottoscrivendo gratuitamente la Hobby Card, la quale consentirà loro di richiedere la Tessera FMI usufruendo di un credito di € 10,00. Dai 15 anni in poi è obbligatoria la Tessera FMI.

È richiesto il Certificato Medico per attività sportiva non agonistica, ad eccezione dei corsi di breve durata, riservati ai minori di 14 anni, con presenza di Istruttori di Guida e/o Tecnici Sportivi della CSAS.

Motocavalcate / Mountaintrial

Le Motocavalcate/Mountaintrial sono aperte ai Tesserati FMI. Viene confermata la possibilità di ammettere anche la partecipazione di soggetti non tesserati, versando l’importo relativo alla copertura assicurativa supplementare.

Viene introdotto l’obbligo, vigente anche per i non tesserati, del Certificato Medico per attività sportiva non agonistica.


FONTE: ALTELEX.COM

Cosa dice nel concreto la nuova normativa?


1. Il Decreto Balduzzi e le successive disposizioni

L’introduzione del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 (c.d. Decreto Balduzzi) ha avviato una stretta sulla certificazione per l’attività sportiva, provando a dare un nuovo assetto all’intero panorama dei certificati medici, ed ha altresì previsto per la prima volta un obbligo di dotazione a carico delle società ed associazioni sportive (non solo professionistiche, ma anche dilettantistiche) di un defibrillatore semiautomatico (DAE) da tenere sempre a disposizione, funzionante e pronto all’uso, durante gli eventi sportivi.

Per quanto riguarda la certificazione medica il Decreto Balduzzi prevedeva originariamente l’obbligo per il medico di effettuare l’elettrocardiogramma per poter rilasciare i certificati di idoneità alla pratica sportiva per le attività non agonistiche e prevedeva inoltre l’obbligo di detto certificato di idoneità sportiva anche per l’attività amatoriale. Queste norme hanno scatenato proteste da più parti nel mondo dello sport, da un lato, quelle dei medici che – stante l’obbligo di effettuare l’elettrocardiogramma – vedevano limitata la propria libertà professionale circa la scelta di svolgere detto esame strumentale o meno; dall’altro lato, le proteste dei cittadini che percepivano l’obbligo di ottenimento del certificato e l’obbligo di effettuazione dell’ECG come una spesa ulteriore, che in qualche modo poteva ostacolare l’esercizio dell’attività sportiva, ledendo così il loro diritto a praticare uno sport.

Proprio al fine di venire incontro a dette esigenze, ma cercando di non svilire l’obiettivo della tutela della salute degli sportivi, il Legislatore è successivamente intervenuto, in maniera probabilmente anche non armonica, sull’obbligo del certificato medico e sulla tipologia dei relativi esami da effettuare nonché rinviando sostanzialmente di quasi 4 anni il momento di decorrenza dell’obbligo di dotazione dei defibrillatori.

In particolare, con il decreto PA il Legislatore ha stabilito che i certificati per l’attività sportiva non agonistica “siano rilasciati dai medici di medicina generale (medici curanti) e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport”. Il Legislatore ha poi aggiunto che, ai fini del rilascio di tali certificati, i “medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità”, prevedendo, inoltre, che “sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma”.

La Circolare del Ministero della Salute n. 4608 e 4609 del novembre 2013 hanno, poi, chiarito che è “sempre richiesto il certificato medico per le attività sportive non agonistiche organizzate da associazioni e società sportive affiliate ad enti di promozione sportiva, federazioni e discipline sportive associate. Non è, però, più previsto come obbligatorio l'elettrocardiogramma a riposo, a meno che non sia il medico a ritenerlo opportuno”.

Inoltre, l’articolo 4 del decreto ministeriale 23 aprile 2013, ha stabilito che “le attività caratterizzate da un particolare ed elevato impegno cardiovascolare (a titolo meramente esemplificativo manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 chilometri granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), realizzate nell'ambito di un'iniziativa patrocinata da federazioni-enti di promozione sportiva o discipline sportive associative ed aperta a non tesserati che non abbia natura agonistica, è subordinata all'acquisizione di un certificato medico che richiede la rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà il necessario per i singoli casi”.

Infine, il decreto Lorenzin 8 agosto 2014 ha introdotto le linee guida in materia – cui rimandava lo stesso Decreto Balduzzi – cercando di chiarire alcune criticità interpretative dei testi precedenti. In particolare: 1) il certificato ludico motorio è stato abolito, anche se viene raccomandata la visita; 2) per quanto riguarda la tipologia di esami cui sottoporre lo sportivo, viene introdotto l’obbligo di avere effettuato un elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita (per quanti hanno compiuto i 60 anni, invece, viene imposto con cadenza annuale un elettrocardiogramma basale, imposizione estesa anche ai soggetti che presentano altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall’età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare). Il medico, anche all’occorrenza avvalendosi della consulenza di un medico dello sport o altro specialista, può decidere di avvalersi di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati.

2. Le varie tipologie di certificato medico interessate dal Decreto Balduzzi

Ad oggi, le tipologie di certificato medico interessate dal Decreto Balduzzi sono riconducibili a tre distinte categorie: il certificato medico non agonistico, quello per attività ludico-motoria e quello per le attività sportive ad elevato impegno cardiovascolare.

2.1. Per quanto riguarda il certificato medico non agonistico, ad oggi, i soggetti tenuti all’obbligo del certificato sono:

Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività para-scolastiche (Esempio: corsa campestre, tornei sportivi dopo scuola in ambito scolastico), mentre resta esclusa l’Educazione Motoria curriculare;
le persone fisiche tesserate in Italia che svolgono attività organizzate dal CONI, società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18.02.1982;

le persone fisiche che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale (quindi, i partecipanti ai giochi studenteschi nella fase provinciale e regionale).

Nell’ambito dell’attività non agonistica, occorre poi precisare che sono tenuti all’obbligo di certificazione solo i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate; mentre non sono tenuti i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico ed i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (es. dirigenti).

Come detto, i soggetti autorizzati al rilascio dei certificati sono i medici di medicina generale (medici curanti) e i pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, il medico specialista in medicina dello sport o i medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Per quanto riguarda, infine, le tipologie di visite da effettuare per il rilascio del certificato, abbiamo già visto che le linee guida introdotte dal Decreto Ministeriale Lorenzin hanno previsto: (i) l’anamnesi; (ii) l’esame clinico con misura della pressione arteriosa; (iii) un’elettrocardiogramma o altri accertamenti specifici a discrezione del medico.

La visita non agonistica non è specifica per un determinato sport, ma permette a colui il quale ha ottenuto il relativo certificato di praticare tutte le discipline.

La certificazione ha validità di 1 anno ed è necessario che vi sia ivi dichiarato “che il soggetto non presenta controindicazioni o patologie in atto alla pratica sportiva non agonistica”.

La documentazione relativa alla visita, infine deve essere conservata almeno 1 anno a cura del medico certificatore.

2.2. Per quanto riguarda il certificato per attività ludico motoria, invece, questo è stato reso facoltativo dal citato Decreto, anche se – ricordiamo – esso può comunque essere richiesto dagli dai gestori degli impianti sportivi per finalità di tutela assicurativa dell’utente.

Tale certificazione, in tali casi, riguarda i soggetti che svolgono attività sportiva o fisica, se non tesserati alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (es. nuoto, palestra, calcetto, sci, ecc. svolti da soggetti non tesserati) e può essere rilasciata da qualsiasi medico.

2.3. Infine, abbiamo già visto che il certificato per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, richiesto per i partecipanti a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi.

In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico.

3. Conclusioni

Tutte le citate disposizioni e la complessa normativa poc’anzi illustrata, hanno ingenerato gravi dubbi interpretativi negli operatori sanitari e dello sport. In particolare, sono stati sollevati da più parti dubbi che esse abbiano in concreto creato disparità di trattamento tra le discipline sportive e coloro i quali praticano dette discipline nonché notevoli incertezze rispetto al rilascio dei certificati medici e dei relativi esami da effettuare a corredo di dette certificazioni.

Le difficoltà nascono soprattutto riguardo al fatto che le disposizioni lasciano una certa discrezionalità al medico nelle scelte se fare o meno l’elettrocardiogramma e gli altri esami aggiuntivi nonché sulle raccomandazioni da seguire.

È evidente che tale discrezionalità farà proliferare ancora di più la medicina difensiva dei medici, che saranno portati, da una parte, a ritenere i certificati non dovuti per il maggior numero possibile di attività, al fine di evitare il rischio che – dopo aver rilasciato il certificato ed attestato l’idoneità del paziente a svolgere l’attività sportiva – il paziente stesso possa incorrere in problemi cardiovascolari durante lo svolgimento di detta attività sportiva. Dall’altra parte, laddove i certificati sono dovuti, i medici tenderanno probabilmente a far compiere sempre l’ECG e magari la prova da sforzo e altri accertamenti mirati, al fine di tutelarsi il più possibile nel caso in cui il paziente, dichiarato idoneo, possa avere problemi di salute svolgendo l’attività sportiva.
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