Titolo: Aggiornamento disposizioni manifestazioni sportive contenimento Covid19 Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 02 Marzo 2020, 17:30:02 FONTE: UFFICIO STAMPA FMI (https://www.italianoenduro.com/2020/02/26/aggiornamento-su-disposizioni-per-le-manifestazioni-sportive-ai-fini-del-contenimento-del-coronavirus-confermato-stop-alle-manifestazioni-sportive-in-sei-regioni-fino-al-1-marzo-ad-esclusione/)
DECRETO UFFICIALE CONSIGLIO DEI MINISTRI (http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200225/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-25-febbraio-2020-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf) Aggiornamento su disposizioni per le manifestazioni sportive ai fini del contenimento del Coronavirus. Confermato stop alle manifestazioni sportive in sei Regioni fino al 1^ marzo, ad esclusione degli allenamenti senza la presenza di pubblico. Totalmente vietate le attività sportive di ogni tipo (compresi gli allenamenti) nelle “zone rosse” 26-02-2020 Si riportano di seguito le nuove disposizioni emanate dal Decreto del Presidente del Consiglio in data 25 febbraio 2020 all’Art.1- Lett. A: “a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa (clicca qui per il Decreto);” I Comuni (“zone rosse”) indicati in cui l’attività deve essere comunque bloccata sono i seguenti: Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vò Inoltre si fa presente che l’Art. 3 (Disposizioni finali) dispone al punto 2: Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020. Pertanto: Per garantire l’omogeneità delle condizioni di tutte le manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio nazionale, in via precauzionale ed esclusivamente fino al 1° marzo 2020 compreso, sono sospese tutte le attività sportive nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte; Sono ammesse nelle stesse regioni le attività di allenamento senza presenza di pubblico, ad eccezione delle “zone rosse” nelle quali è sospesa ogni attività sportiva; Nessuna norma di carattere nazionale vieta, allo stato, la libera circolazioni di atleti (piloti) all’interno dello Stato Italiano per prendere parte a manifestazioni sportive in altre regioni, ad eccezione di quelli provenienti dalla “zone rosse” che non possono lasciare il comune di residenza. Si pregano i Comitati Regionali, i Comitati Sportivi, i Gruppi degli Ufficiali di Gara di applicare le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio Stampa FMI |