Lazio:
La legge 29/87 (in punto ribadita dalla legge 39/02) contiene all’art. 1 premessa analoga a quella adottata dalla legge ligure
[vedi post liguria] (ossia individua come ambito di applicazione la circolazione al di fuori delle strade pubbliche e private) ma in tale premessa il riferimento viene limitato alle sole strade “carrozzabili” nulla però dicendo sul fatto che queste abbiano fondo naturale o meno.
Contraddittoriamente, poi, il medesimo articolo inserisce tra le aree in cui è espressamente vietato circolare i sentieri, le mulattiere e le piste di esbosco.
L’art. 7 consente deroghe non più di due volte all’anno per manifestazioni e gare.
L’art. 5 attribuisce poi ai Comuni la facoltà di “individuare zone adibite allo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche”, previo peraltro parere dell’Ispettorato dipartimentale forestale, verifica della situazione idrogeologica ed inserimento delle aree autorizzate nello strumento urbanistico generale. Peraltro l’art. 93 della successiva legge 14/99 ha riservato alla Regione un compito di controllo su tali autorizzazioni.
Norme Regione Lazio: L. 28/97; 14/99 e 39/02.